| Proposta di modifica alla Deliberazione n. 60 del 26/03/2008 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale |
| 10/11/2009 Premesso - che l’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi di cui alla Sezione II del Capo XVIII del Titolo III del T.U. della finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e del Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; - che con D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato previsto il Regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato di cui all’art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 22/1997, per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contenente, tra l’altro, una nuova classificazione delle categorie produttive con indicazione per ciascuna dei parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 marzo 2003, si è provveduto all’adozione del Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione di rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma; - che l’art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/97 scompone la Ta.Ri. in due distinte quote, di cui una fissa ed una variabile, correlata quest’ultima alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione; - che nelle tabelle 3/A e 4/A allegate al D.P.R. 158/99, relative alle indicazioni dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa alla utenza non domestica, le autorimesse sono inserite nella terza categoria congiuntamente ai magazzini senza alcuna vendita diretta; - che il Comune di Roma nell’Allegato A del regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgsl n. 22/97, ha inserito nella medesima categoria delle autorimesse anche le stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili, le quali hanno un indice di produzione di rifiuti evidentemente superiore; - che con le Deliberazioni n. 24 e n. 25 del 3 marzo 2003, il Comune di Roma ha determinato la produzione dei rifiuti urbani, applicando i parametri nella misura massima prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 22/97, rispettivamente di Kg 4,8/mq per la parte variabile ed applicando il coefficiente 0,52 per la parte fissa; - che con la deliberazione n. 60 del 26/03/2008 viene sancito il principio per cui occorre commisurare la tariffa sempre più alla effettiva produzione di rifiuti, tenendo presente le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno; Considerato - che nel periodo sperimentale da gennaio 2003 a dicembre 2008 è emerso che la produzione dei rifiuti nelle autorimesse è di entità irrilevante, prossima allo zero, per cui non sussiste alcun rapporto con le altre attività collocate nella medesima categoria; - che, pertanto, si ravvisa la necessità di procedere ad una revisione dei criteri di determinazione della produzione di rifiuti dettati dall’art. 49 del D.Lgs. 22/97 per le autorimesse mediante la istituzioni di una separata categoria e, conseguentemente, mediante la riduzione della tariffa alle medesime applicata; - che, sarebbe opportuno dare mandato all’AMA di redigere una dettagliata relazione di stima sulla capacità di produzione dei rifiuti delle autorimesse, sentite anche le associazioni di categoria, con riferimento alla superficie delle aree al netto di quelle che “non possono produrre rifiuti per loro natura”. Visto il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 Visto D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
- Di dare mandato al Sindaco di Roma di prevedere, di concerto con Il Ministero dello Sviluppo Economico, alla determinazione di una categoria dedicata esclusivamente alle autorimesse. - Di procedere alla riformulazione dei criteri di determinazione della potenzialità di produzione dei rifiuti solidi urbani nelle autorimesse sulla base della perizia estimativa redatta dall’AMA. - Di modificare la deliberazione n. 60 e, dunque, aggiungere nell’allegato A del regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni una ulteriore categoria dedicata alle autorimesse. - Di prevedere, pertanto, una riduzione del 35% della tariffa, attualmente applicata alle autorimesse, sia per la parte fissa che per la parte variabile, con decorrenza dall’approvazione della presente proposta di deliberazione.
Il Proponente On.le Giordano Tredicine |